(massima n. 1)
La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, atteso che č applicabile anche in questa ipotesi il principio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del codice di rito che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.