(massima n. 1)
Il regolamento convenzionale di condominio — anche se non materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita dei singoli appartamenti dell'edificio condominiale — fa corpo con esso, purché espressamente richiamato ed approvato; di modo che le clausole rientrano almeno per relationem, nel contenuto dei singoli contratti di acquisto, e trattandosi in questo caso di relatio perfetta — in quanto il richiamo, nei vari contratti, è opera di entrambi i contraenti — ne deriva che le singole clausole del regolamento di condominio restano fuori dalla previsione legislativa del secondo comma dell'art. 1341 c.c., che, nel sancire la necessità della specifica approvazione per iscritto di condizioni vessatorie, ha invero riguardo alle sole clausole, di contratti per adesione od analoghi, che risultino invece predisposte da una soltanto delle parti contraenti.