(massima n. 1)
Gli effetti della sospensione dell'esecuzione, sia essa disposta dal legislatore, sia essa conseguenza del provvedimento emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 c.p.c., sono comunque circoscritti entro l'ambito del processo esecutivo in corso (nel quale detto provvedimento è destinato ad incidere), e non influiscono, viceversa, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal medesimo titolo, nè sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base di questo, tale essendo il principio di diritto enucleabile dal disposto dell'art. 626 del codice di rito (a mente del quale «quando il processo esecutivo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto»), la cui portata è, appunto, quella di limitare la vicenda sospensiva al solo, concreto esercizio dell'azione così come sviluppatasi in seno ad uno specifico procedimento.