(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., l'onere dell'opponente di provare oltre all'affidamento dei beni al debitore per titolo diverso dalla proprietā od altro diritto reale, anche la spettanza ad esso attore del diritto reale reclamato, non č soggetto ai rigorosi principi disciplinanti la rivendicazione, atteso che detta opposizione configura una mera azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell'azienda dello stesso.