(massima n. 2)
In materia di condominio negli edifici, la previsione, nel regolamento condominiale, dell'obbligo di contribuzione alle spese di gestione del riscaldamento svincolato dall'effettivo godimento del servizio (il cui fondamento va ravvisato nell'esigenza di disincentivare il distacco quale fonte di squilibrio sotto il profilo tecnico ed economico del riscaldamento centralizzato, ben potendo i condomini, in esplicazione della loro autonomia privata, assumere peraltro in via negoziale la prevista obbligazione corrispettiva) va ricondotta non giā nell'ambito della regolamentazione dei servizi comuni, bensė in quello delle disposizioni che attribuiscono diritti o impongono obblighi ai condomini; ne consegue che essa non č modificabile da delibera assembleare, se non con l'unanimitā dei consensi.