(massima n. 1)
Il terzo che proponga opposizione all'esecuzione immobiliare, a norma dell'art. 619 c.p.c., assumendo di essere proprietario esclusivo dell'immobile pignorato in danno del debitore, deve dedurre un titolo di proprietà — od una domanda giudiziale, definita poi con l'accertamento della sua esclusiva proprietà — dei beni pignorati, trascritto anteriormente al pignoramento, a nulla rilevando — non ammettendo la trascrizione deroghe od equipollenti — l'effettiva conoscenza che il creditore procedente abbia della reale titolarità del bene esecutato.