(massima n. 1)
La domanda di opposizione ex art. 619 c.p.c. dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inserisce, in cui l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa, ed è quindi a carico dell'attore (in applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito ritenendo che, nel caso di omesso deposito del ruolo esattoriale da parte dell'esattore procedente ed esclusivo possessore di esso, non si potesse presumere da ciò l'anteriorità dell'acquisto da parte del terzo rispetto alla consegna del ruolo all'esattore, in quanto ciò avrebbe comportato una inversione dell'onere probatorio, e che alla mancanza di disponibilità del documento si poteva ovviare chiedendo l'acquisizione dell'atto al giudizio ex art. 210 c.p.c.).