(massima n. 1)
In tema di opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., la dimostrazione della proprietà da parte del terzo rivendicante può essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni successivamente pignorati, purché, a termini degli artt. 2702 e 2704 c.c., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento. A tal fine è compito del giudice di merito stabilire a quali fatti possa legittimamente attribuirsi efficacia probatoria analoga a quella riservata, dalla norma di cui all'art. 2704, primo comma, c.c., ai fatti ivi espressamente elencati, la enunciazione dei quali non ha carattere tassativo, e il relativo accertamento, se adeguatamente motivato sotto il profilo della assenza di vizi logico-giuridici, si sottrae al controllo di legittimità della corte di cassazione.