(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione il debitore esecutato č litisconsorte necessario in senso sostanziale e processuale. Ne consegue che, se la sentenza che ha deciso la opposizione non č stata impugnata anche nei suoi confronti, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.