(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinato dagli artt. 619 e ss. c.p.c., il terzo opponente non č legittimato ad eccepire i vizi della procedura esecutiva ovvero ad impugnare la validitā del titolo posto a base di essa, essendo egli estraneo ai rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato, a meno che detto titolo non consista in una garanzia reale che dā al creditore un diritto di sequela, posto che il terzo acquirente del bene vincolato ha un interesse concreto, attuale e suo proprio a contestarne la validitā, anche a prescindere dalla pendenza del procedimento esecutivo.