(massima n. 1)
Il terzo (il quale assuma di essere proprietario del bene pignorato) č il presso di lui e, nel contempo, eccepisca vizi formali del pignoramento, propone in un unico atto sia opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sia opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ne consegue che, qualora il valore del bene controverso ecceda la competenza del giudice dell'esecuzione, questi deve rimettere al giudice superiore solo la controversia relativa alla proprietā del bene pignorato, trattenendo l'opposizione agli atti esecutivi, per la quale č funzionalmente competente.