(massima n. 1)
Qualora il pretore, adito in funzione di giudice dell'esecuzione con opposizione proposta dal terzo a norma dell'art. 619 c.p.c., ritenga che la dichiarazione del creditore esecutante circa l'avvenuto soddisfacimento della propria pretesa, integri l'accordo di cui al terzo comma del citato articolo, e dichiari conseguentemente la cessazione della materia del contendere, liquidando le spese processuali, deve escludersi che il relativo provvedimento possa essere impugnato con istanza di regolamento di competenza, sulla questione della spettanza del merito della opposizione alla cognizione del pretore stesso ovvero del tribunale, considerando che tale questione non viene affrontata e decisa dal provvedimento medesimo, il quale, pertanto, non assume natura sostanziale di sentenza sulla competenza.