(massima n. 1)
Ove le forme dell'esecuzione mobiliare esattoriale siano adottate per crediti di natura non tributaria, quali quelli di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 2 comma quinto del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n. 389), l'opposizione di terzo all'esecuzione medesima esula dalla competenza per materia del tribunale, che č stabilita dall'art. 9 c.p.c. in relazione al carattere tributario del rapporto, ed č devoluta secondo i comuni parametri di valore, alla cognizione del tribunale o del pretore (in sede ordinaria, non in funzione di giudice del lavoro, come previsto per le diverse ipotesi delle opposizioni del debitore all'esecuzione ed agli atti esecutivi).