(massima n. 1)
L'opposizione di terzo, prevista dall'art. 619 c.p.c., ha il solo fine di sottrarre all'espropriazione un bene su cui il terzo vanta un diritto reale, e si esaurisce perciò nell'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione sul bene. L'indagine e la decisione sulla sussistenza del diritto reale vantato dal terzo — diversamente dall'azione di rivendicazione — ha un'efficacia soltanto incidentale, e non di cosa giudicata.