(massima n. 1)
L'opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 619 ss. c.p.c., dā luogo ad un processo di cognizione diretto ad accertare la proprietā od altro diritto reale degli opponenti sui beni pignorati. Il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, č legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validitā del titolo, posto a base di essa.