(massima n. 1)
Posto che oggetto dell'accertamento che consegue all'opposizione di terzo all'esecuzione č la direzione impressa all'azione esecutiva con un atto determinato, dal principio di autonomia dei pignoramenti (con i quali č promossa l'azione esecutiva contro lo stesso debitore sui medesimi beni di quest'ultimo) deriva che l'opposizione all'esecuzione di beni individuati con un determinato atto di pignoramento, poi diventato inefficace, non spiega effetto in relazione all'esecuzione promossa con un diverso atto di pignoramento sia pure riproduttivo del primo, perciō č onere del terzo, il quale pretende di avere la proprietā o altro diritto reale sui beni staggiti, contestare con una nuova opposizione.