(massima n. 1)
Il prelegato č un legato disposto a favore dell'erede e a carico di tutta l'ereditā. Ai sensi dell'art. 661 c.c. esso ha, carattere di legato per l'intero ammontare e cioč anche per la quota che graverebbe sull'onorato quale erede. Il generico intento preferenziale manifestato dal testatore con la disposizione del prelegato non č sufficiente a sottrarre i beni che ne formano oggetto all'azione di riduzione dei legittimari.