(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell'applicazione del termine lungo - ridotto a sei mesi dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - per l'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, non rileva il momento in cui č stata introdotta e si č svolta la fase sommaria del corrispondente procedimento, destinata a concludersi con un provvedimento privo del carattere della definitivitā e, come tale, non impugnabile neppure con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., bensė quello in cui č stato intrapreso il relativo giudizio di merito.