(massima n. 1)
Quando contro una sentenza non impugnabile — come quella così definita dall'articolo 618 c.p.c. — è proposto appello, questo è inammissibile e il giudice deve dichiararlo d'ufficio; se peraltro il giudice di appello non definisce il giudizio in base al rilievo di tale questione pregiudiziale e ne esamina altre logicamente successive, che presuppongono l'ammissibilità dell'appello, sulla questione può formarsi il giudicato. Peraltro se la sentenza di appello viene impugnata in ogni sua parte la Corte di cassazione deve accertare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado dato che la proposizione di una impugnazione inammissibile non è idonea a impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.