(massima n. 1)
In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora l'opponente non compaia all'udienza di comparizione fissata ex art. 618, primo comma, c.p.c., e applicabile l'art. 181, primo comma, c.p.c., e, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell'esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorché adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale č ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, Cost.