(massima n. 1)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza che abbia rigettato l'opposizione agli atti esecutivi del debitore quando non sia dedotto, nell'atto di impugnazione, l'interesse in concreto leso e non sia indicata quale pronuncia, favorevole all'opponente, avrebbe dovuto rendere il giudice del merito. (Nella specie, la sentenza impugnata era relativa ad una opposizione agli atti esecutivi in relazione ad un pignoramento mobiliare presso terzi che, all'esito di dichiarazione negativa di questi, non era stato mai iscritto a ruolo, e non aveva avuto seguito, stante il mancato deposito del titolo e del precetto).