(massima n. 1)
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione, emessi al di fuori di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi, con i quali si dichiari la tardivitą delle contestazioni svolte dal debitore in ordine all'ammontare dei crediti fatti valere esecutivamente dal creditore non solo non hanno contenuto decisorio, ma sono radicalmente nulli, non essendo riconducibili alla tipologia del giudizio di opposizione agli atti esecutivi che, nel sistema delineato dal codice di rito, deve svolgersi con un procedimento contenzioso e concludersi con un provvedimento che deve presentare i caratteri della sentenza, non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto quello strutturale, perché emessa a conclusione di un procedimento introdotto e svoltosi con le forme del processo contenzioso ordinario.