(massima n. 1)
Il provvedimento indilazionabile che il giudice dell'esecuzione in sede di opposizione agli atti esecutivi può emettere in base all'art. 618, secondo comma, c.p.c. può assumere il contenuto di un ordine di sospensione del processo esecutivo, determinandosi in tal caso una situazione analoga, in ordine agli effetti ed alla durata degli stessi, a quella prodotta dall'ordinanza di sospensione di cui all'art. 624 c.p.c., con conseguente applicabilità, quanto alla prosecuzione del processo, dell'art. 627 c.p.c. e, all'incidenza e durata dell'effetto sospensivo, dell'art. 298, secondo comma, c.p.c.