(massima n. 1)
Anche nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in cui l'udienza di comparizione delle parti č finalizzata all'emanazione dei provvedimenti indilazionabili indicati nel secondo comma dell'art. 617 c.p.c., nell'ambito dell'udienza di prima comparizione non si provvede alla trattazione della causa ma, come per il rito ordinario, deve essere fissata una successiva, apposita udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., la cui fissazione č posta a tutela del diritto di difesa delle parti ed ha natura tendenzialmente inderogabile.