(massima n. 1)
Anche nel vigore del testo dell'art. 618 c.p.c. anteriore alla novella di cui alla legge n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione agli atti esecutivi, aveva il potere, oltre che di emettere i provvedimenti «opportuni» e quelli «indilazionabili» di cui ai primi due commi dello stesso art. 618 c.p.c. (attraverso i quali è differita l'adozione di un provvedimento che gli è stato richiesto, oppure l'attuazione di un provvedimento già adottato, o, ancora, l'inizio del termine entro il quale una delle parti deve compiere un determinato atto), anche il potere (ora formalmente previsto dal novellato secondo comma) di sospensione del processo esecutivo. Mentre in questo secondo caso il processo esecutivo restava e — nel vigore della norma novellata — resta assoggettato al regime delineato dagli artt. 626, 627, 630 e 298 c.p.c., ed in particolare la sua ripresa poteva e può avvenire soltanto con la riassunzione nel termine previsto, a pena di estinzione, viceversa nel primo caso la ripresa del processo non era e non è soggetta ad una riassunzione, bensì ad una mera istanza di parte o all'impulso d'ufficio, essendo quest'ultimo configurabile allorquando il provvedimento emesso a seguito dell'opposizione fosse stato o sia di differimento dell'adozione di un provvedimento di spettanza del giudice dell'esecuzione (nel qual caso la posizione delle parti degrada da onere a facoltà).