(massima n. 1)
Qualora, con riguardo all'esecuzione forzata di una sentenza di condanna alla demolizione di opere per il ripristino di una stradella di accesso a un fabbricato, dopo la pronunzia dei provvedimenti ex art. 612 c.p.c. siano insorte difficoltā di esecuzione ed il pretore, adito da una delle parti, abbia emesso un'ordinanza onerando il direttore dei lavori di attivarsi per il rilascio di tutte le autorizzazioni e con concessioni amministrative prima di procedere alla demolizione, il provvedimento non configura una limitazione del diritto sostanziale dei creditori, trattandosi di richieste appartenenti alla fase esecutiva del procedimento, in quanto strumentali all'attuazione del diritto indicato nel titolo. Ne consegue che detto provvedimento non č impugnabile con l'appello.