(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, l'ordinanza con la quale il pretore, anziché determinare le modalità dell'esecuzione (art. 612 secondo comma c.p.c.), risolva il contrasto insorto fra le parti sulla ricorrenza o meno di un adempimento spontaneo del precetto contenuto nel titolo esecutivo, ha contenuto e natura di sentenza, ove ne sussistano i requisiti formali indispensabili, e, pertanto, ancorché affetta da vizi comportanti nullità (quale la mancanza di motivazione), acquista autorità di cosa giudicata, in difetto di impugnazione. In tale ipotesi, la successiva pronuncia con la quale lo stesso pretore revochi quel provvedimento, erroneamente ritenendolo un'ordinanza, è viziata da violazione di giudicato interno, rilevabile d'ufficio anche dalla Corte di cassazione, cui spetta, a detto fine, il potere di interpretare e qualificare il provvedimento medesimo.