(massima n. 1)
Con riguardo all'esecuzione promossa per l'adempimento, nelle forme di cui agli artt. 612 e ss. c.p.c., di obbligo di fare (nella specie, demolizione di un fabbricato) a carico di un privato, in forza di sentenza di condanna resa dal giudice ordinario, e nel corso della causa di opposizione avverso l'esecuzione medesima, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, da parte del debitore, diretto a sostenere che il provvedimento di condanna richiesto al giudice ordinario esorbiterebbe dai suoi poteri, perché ricadente nell'ambito riservato alle valutazioni della pubblica amministrazione, giacché una siffatta tesi può riflettersi sulla giurisdizione soltanto in sede di cognizione.