(massima n. 1)
L'attuazione coattiva del diritto, attribuito con la sentenza di divorzio o di separazione al coniuge non affidatario della prole minorenne, di visitare periodicamente i figli e di intrattenersi con loro per un certo tempo (cosiddetto diritto di visita), deve avvenire nelle forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, sicché la competenza spetta, quale giudice dell'esecuzione, al pretore del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto, e cioè nel cui mandamento si trova il comune di residenza del minore.