(massima n. 1)
, Cass. civ., , sez. lav., , 20 settembre 1990, n. 9584, , Pani c. Banco Sardegna.Anche quando sia emesso nell'ambito di un procedimento di repressione di condotta antisindacale, l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato salva la indiretta coazione conseguente all'obbligo di continuare a corrispondere la retribuzione non č suscettibile di esecuzione specifica, tenuto conto della lettera e della ratio (quale risultante anche dai relativi lavori preparatori) dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300 ed atteso, in particolare, che, mentre l'esecuzione specifica č possibile per le obbligazioni di fare di natura fungibile, la reintegrazione suddetta comporta non soltanto la riammissione del lavoratore nell'azienda (e cioč un comportamento riconducibile ad un semplice pati) ma anche un indispensabile ed insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro di carattere organizzativo-funzionale, consistente, fra l'altro, nell'impartire al dipendente le opportune direttive, nell'ambito di una relazione di reciproca ed infungibile collaborazione.