(massima n. 1)
L'ordine di reintegrazione del lavoratore nelle specifiche mansioni esercitate prima che fosse dal datore di lavoro illegittimamente destinato ad altro incarico, dequalificante rispetto alla conseguita posizione professionale, non è suscettibile di esecuzione forzata in quanto il facere con esso imposto consiste nel ripristino di un rapporto di collaborazione riferito ad un'attività determinata, mentre lo stesso datore di lavoro può legittimamente ottemperare a detto ordine assegnando il dipendente a mansioni diverse e caratterizzate soltanto dal requisito della equivalenza alle precedenti, in ragione del legittimo esercizio dello jus variandi.