(massima n. 1)
La pronuncia di condanna al ripristino di una preesistente situazione dei luoghi, resa a carico della parte che l'abbia mutata con opere illegittime, non richiede, al fine della specificazione del comando giurisdizionale e della sua conseguente idoneità a costituire titolo esecutivo, l'individuazione e descrizione di tali opere, essendo sufficiente che dal complessivo contesto della decisione sia evincibile la suddetta situazione, implicando quella condanna la rimozione di tutto ciò che sia incompatibile con la situazione medesima (mentre resta devoluta al giudice dell'esecuzione la soluzione di eventuali problemi tecnici che insorgano in sede di concreta attuazione del comando).