(massima n. 1)
Ai fini dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, il verbale di conciliazione giudiziale non costituisce titolo esecutivo — e la questione può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione — ai sensi dell'art. 612 c.p.c., il quale menziona, quale titolo per l'esecuzione, solo la sentenza (per tale, peraltro, dovendosi intendere, estensivamente, ogni provvedimento giudiziale di condanna), in considerazione dell'esigenza di un previo accertamento circa la fungibilità e quindi la coercibilità dell'obbligo di fare o di non fare. (Nella specie era stato chiesto l'annullamento di sentenza che aveva accolto, per una ragione di merito, un'opposizione a precetto; la S.C. sulla base degli esposti principi, ha proceduto a cassazione senza rinvio).