(massima n. 1)
L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato, che solo apparentemente si sostanzia in un'esecuzione spontanea della decisione, perché il contrasto con la situazione possessoria tutelata continua ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia trovata in atto durante l'esecuzione forzata. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che potesse ottenersi l'eliminazione coattiva degli impedimenti al possesso diversi da quelli rispetto ai quali la sentenza costituente titolo esecutivo si era pronunciata, e anche successivi alla stessa e alla sua iniziale esecuzione spontanea).