(massima n. 2)
Qualora, con riguardo all'esecuzione di una sentenza di condanna alla demolizione di opere edili, in sede di comparizione delle parti davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c. insorgano contestazioni circa la necessitą o meno del rilascio di apposita concessione amministrativa per il compimento dei lavori, ovvero in ordine all'individuazione del soggetto tenuto a richiedere il provvedimento concessorio, le relative questioni non investono l'esistenza del titolo ed il diritto dell'esecutante, ma attengono alle modalitą dell'esecuzione stessa. Ne consegue che il provvedimento con cui il suddetto giudice statuisca sulle indicate questioni, cosģ come il provvedimento con cui si limiti a disporre la sospensione dell'esecuzione fino al rilascio della menzionata concessione, integrano atti del processo esecutivo, come tali non impugnabili con l'appello.