(massima n. 1)
L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda cosė come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneitā di tale qualificazione. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. l'impugnazione del precetto fondato su un lodo arbitrale, il termine per appellare la relativa sentenza non č soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742.