(massima n. 1)
In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche a seguito della novella recata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, la sospensione anzidetta continua a non trovare applicazione (art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742) a tutte le opposizioni in materia esecutiva, alla stregua della interpretazione dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (richiamato dal predetto art. 3), al quale deve attribuirsi portata omnicomprensiva lā dove dispone che detta sospensione non riguarda i "procedimenti di opposizione all'esecuzione", tra i quali resta incluso, pertanto, anche quello di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la cui tipicitā era apprezzabile anche nel regime previgente ed č stata soltanto ribadita dalla novella anzidetta.