(massima n. 1)
Anche a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il procedimento di opposizione agli atti esecutivi (come, del resto, quelli relativi alle altre opposizioni in materia esecutiva) č sottratto all'operativitā della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena, senza che abbia alcun rilievo che la consecuzione di questa abbia luogo mediante un'attivitā di iscrizione a ruolo del relativo affare agli effetti del suo svolgimento.