(massima n. 1)
Il giudizio di opposizione, instaurato dal debitore contro esecuzione intrapresa dal creditore e poi, a seguito del fallimento di quest'ultimo, proseguita dal curatore, non resta attratto nella competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, trattandosi di controversia inerente a diritto gią esistente nel patrimonio del fallito.