(massima n. 1)
L'opposizione al precetto fondato sulla sentenza della sezione specializzata agraria determinativa dell'indennitą per i miglioramenti e le addizioni relativi al fondo rustico, oggetto del contratto agrario, va proposta, ai sensi degli artt. 615, primo comma, c.p.c. e 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, davanti alle sezioni specializzate agrarie, dotate di competenza generale ed esclusiva in materia di contratti agrari (alla quale apportano limitata deroga l'eccezione espressa formulata dal secondo comma dello stesso art. 9, in tema di affrancazione delle enfiteusi rustiche, e quelle risultanti dal sistema, in ragione dell'attribuzione di assorbente competenza per materia ad altro giudice).