(massima n. 1)
L'opposizione all'esecuzione per rilascio di un immobile promossa contro il terzo datore di ipoteca in forza di un decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'espropriazione immobiliare, deve essere proposta, quando l'esecuzione sia già iniziata, con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa (art. 615, secondo comma, c.p.c.) cioè al pretore, il quale, nel caso in cui la controversia ecceda la propria competenza per valore, provveda alla rimessione delle parti dinanzi al giudice competente per valore. In tal caso, pertanto, il ricorso al giudice della espropriazione immobiliare è inammissibile e non può trovare applicazione la sanatoria della intervenuta nullità a termini dell'art. 156 c.p.c.