(massima n. 1)
In tema di esecuzione per rilascio, gią iniziata sulla base di titolo costituito da ordinanza di reintegrazione nel possesso, l'opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., mentre abilita, senz'altro, il giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di sospensione, deve, nel merito essere conosciuta dal giudice competente, anche per valore, da identificarsi in base alla dichiarazione di cui all'art. 14 c.p.c. ancorché resa solo implicitamente. Ne consegue che ove l'opponente abbia fatto istanza al pretore adito di provvedere sulla sospensione e di rimettere la causa al tribunale ratione valoris, tale seconda parte dell'istanza stessa equivale alla suddetta dichiarazione implicita di valore eccedente la competenza del giudice adito con l'opposizione ed impedisce l'operativitą della presunzione (di competenza di tale giudice) di cui all'ultima parte del primo comma del citato art. 14, applicabile solo quando manchi la indicazione o dichiarazione di valore.