(massima n. 1)
Nel vigore dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se l'opposizione all'esecuzione per il rilascio dell'immobile è proposta dal debitore per sostenere che l'esecuzione non può essere promossa o proseguita perché egli ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento e questa non è stata pagata e se la controversia si incentra sul punto dell'avere o no il debitore diritto a tale indennità non si è in presenza di due distinte cause — una di opposizione all'esecuzione e l'altra sulla spettanza del diritto all'indennità —, ma di una sola causa di opposizione all'esecuzione, la cui cognizione spetta non al giudice competente per valore (o materia) in relazione al diritto per cui si procede, ma al pretore quale giudice competente a conoscere della controversia sulla spettanza dell'indennità.