(massima n. 1)
Qualora la parte, alla quale sia stato notificato il precetto, proponga opposizione deducendo che la somma richiesta è superiore a quella effettivamente dovuta, si verte in tema di opposizione all'esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi, la quale concerne la regolarità formale del titolo e quindi non può attenere al quantum della pretesa; in tal caso, il valore della causa si determina, non in base alla somma contestata, ma, alla stregua del criterio stabilito dall'art. 17 c.p.c., con riferimento all'importo totale del credito per cui si procede, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, ancorché la contestazione riguardi interessi o voci di spesa maturati successivamente al rilascio del titolo esecutivo.