(massima n. 1)
Per le cause di opposizione all'esecuzione promosse ad esecuzione iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione č circoscritta alla prima fase del processo, fino all'eventuale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, mentre la fase cognitiva vera e propria č riservata al giudice competente per valore ex art. 17 c.p.c., salva la ricorrenza di un'ipotesi specifica di competenza per materia dello stesso giudice investito per l'esecuzione (ad esempio in tema di controversie di lavoro e previdenziali, agrarie, di locazione).