(massima n. 1)
La contemporanea proposizione, con unico ricorso, di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, non sposta la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che l'opposizione proposta davanti al giudice dell'esecuzione che sia diretta contestualmente a negare sia la regolaritą formale dell'atto, sia il diritto all'esecuzione, spetta per la prima parte, integrante opposizione agli atti esecutivi, alla competenza per materia del giudice dell'esecuzione, mentre resta soggetta, per la seconda parte, costituente opposizione all'esecuzione, ai comuni criteri di competenza per valore.