(massima n. 1)
Nella ipotesi di opposizione alla esecuzione proposto dopo che questa sia iniziata, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, se la causa non rientra nella competenza per valore dell'ufficio giudiziario al quale appartiene, č competente limitatamente alla prima fase, e cioč per l'esercizio dei poteri ordinatori di direzione del processo, dovendo invece rimettere la cognizione del merito al giudice competente, e, ove si tratti di rapporto la cui cognizione sia riservata al giudice del lavoro, a quest'ultimo giudice.