(massima n. 1)
Il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, c.p.c., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che č il credito per cui esecutivamente si procede. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a precetto fondato su titoli - un decreto ex art. 342 ter c.c. e un'ordinanza ex art. 708, terzo comma, c.p.c. - emessi in un giudizio, non ancora definito, di separazione tra coniugi, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice di pace e cassato la sentenza con cui il primo giudice aveva erroneamente negato la sua competenza applicando il criterio di determinazione del valore previsto dall'art. 13, primo comma, c.p.c., con riferimento all'importo dell'assegno mensile considerato per due anni).