(massima n. 1)
In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia gią iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 c.p.c., sulla base del "credito per cui si procede" e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al precetto