(massima n. 1)
L'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi formulate nel corso del procedimento esecutivo possono essere proposte anche oralmente in udienza, non essendo richieste a pena di nullitā le forme di cui agli artt. 615, secondo comma, e 617, secondo comma, c.p.c.; in tali casi la notificazione dell'atto di opposizione si considera effettuata alle controparti, rappresentate dai rispettivi procuratori, nella stessa udienza nella quale l'opposizione č proposta, per cui l'opposto, se non si costituisce nel conseguente giudizio di cognizione, deve ugualmente ritenersi che sia stato parte in esso, ancorché contumace.